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Bollettino ADAPT 26 febbraio 2024, n. 8
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La richiesta di tempo da parte dei lavoratori ĆØ una crescente tendenza che emerge chiaramente anche dai contratti collettivi aziendali di importanti aziende di diversi settori economici come Luxottica, Lamborghini, Intesa San Paolo, Unicredit, Enel (si vedano F. Alifano, Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/188 ā Lāaccordo Luxottica: un presidio di territorio oltre la āsettimana cortaā, in Bollettino ADAPT 12 febbraio 2024, n. 6; A. Zaniboni, Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/181 ā FlessibilitĆ e conciliazione vita-lavoro: le parole dāordine dellāIpotesi di Contratto integrativo aziendale di Automobili Lamborghini, in Bollettino ADAPT 18 dicembre 2023, n. 44; D. Porcheddu, Smart working e āsettimana cortaā in Intesa Sanpaolo: un esempio di ātransizione digitaleā negoziata, in DRI, 2023, n. 3, pp. 852-861).
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Non soltanto gli accordi sono volti alla riduzione dellāorario di lavoro e/o allāincremento delle ore di permesso connesse a particolari eventi, si sta diffondendo anche la possibilitĆ di avere a disposizione permessi aggiuntivi (a scelta del lavoratore) attraverso la conversione del premio di risultato in ore aggiuntive di permesso. Esempi di questo tipo si trovano nellāaccordo ENEL del 5 luglio 2023 e nellāaccordo UniCredit del 13 febbraio 2024.
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Nellāaccordo Unicredit ĆØ confermata la possibilitĆ , risalente allāaccordo del 13 aprile 2018, di conversione del premio di produttivitĆ 2023 in tempo, ossia nei c.d. āwelfare daysā, nel limite della capienza dellāimporto del premio e in ogni caso per un massimo di 5 giorni, a condizione di un residuo ferie relativo agli anni precedenti uguale o inferiore a 5 giorni al 31 gennaio 2024. Per calcolare lāimporto del premio convertibile in permessi, ĆØ individuato il valore unitario medio di riferimento per ogni giornata di permesso (Aree Professionali: 113 ā¬; QD1 e QD2: 144 ā¬; QD3 e QD4 208 ā¬). Il relativo valore non ĆØ computato al fine del calcolo del TFR. Nel caso di mancato utilizzo dei giorni di permesso derivanti dalla conversione, lāequivalente economico dell’eventuale residuo alla chiusura del conto welfare (27 novembre 2024) non potrĆ essere riconvertito in denaro e verrĆ accreditato nella posizione a capitalizzazione individuale presso il Fondo Pensione del Lavoratore interessato.
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Nel caso di ENEL, ĆØ prevista la possibilitĆ di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni, da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione del premio. Anche in questo caso, si stabilisce il controvalore per la convezione del premio in giornate di permesso, fissato nel valore della retribuzione giornaliera nel mese di erogazione del premio. Lāaccordo ENEL comprende lāesplicitazione del trattamento fiscale e contributivo degli importi corrispondenti alle giornate di permesso, espressa in questi termini Ā«le Parti si danno atto che in base alla disciplina normativa vigente lāeventuale sostituzione del premio di risultato in giornate di permesso rende inapplicabili le agevolazioni di cui alla citata legge n. 208/2015, con la conseguenza che il valore delle giornate di permesso risulterebbe assoggettato all’ordinaria impostazione fiscale e contributivaĀ».
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La conversione del premio di risultato in permessi non può godere dellāesenzione totale da imposizione fiscale e contributiva come invece avviene nel caso di conversione del premio in misure di welfare, poichĆ© la disposizione normativa (comma 184 dellāart. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208) riserva questo vantaggio alla sola conversione nĆ© Ā«le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51Ā» del TUIR, non quindi nella conversione in altre prestazioni o misure. Pertanto, in caso di scelta di permessi invece che di āconsueteā misure di welfare i lavoratori non potranno vedere lāimporto lordo del premio trasformarsi in un controvalore netto, come nel caso di scelta di tali misure (v. tabella 1 e S. Spattini, Legge di Bilancio 2024: tassazione agevolata e welfarizzazione del premio di risultato, in Bollettino ADAPT 29 gennaio 2024, n. 4). Inoltre, non soltanto il controvalore in permessi non beneficia dellāesenzione totale, ma nemmeno della tassazione agevolata al 5% (ricorrendone le condizioni) prevista in caso di erogazione monetaria del premio di risultato.
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BenchĆ© la conversione del premio di risultato in permessi non goda, pertanto (stante la normativa attuale e in assenza di prassi), dellāesonero da contribuzione e tassazione, tale possibilitĆ potrebbe essere di particolare valore per i lavoratori che abbiano necessitĆ o interesse a usufruire di uno strumento aggiuntivo di bilanciamento tra vita privata e lavorativa.
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Tabella 1
| Ā | Premio in denaro | Conversione in welfare |
| Importo LORDO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Contributi sociali a carico lavoratore (9,19%) | 91,90 | 0 |
| Importo al netto dei contributi sociali | 908,10 | 0 |
| Tassazione agevolata al 5% | 45,41 | 0 |
| Importo NETTO lavoratore | 862,70 | 1.000,00 |
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| Contributi a carico datore (30%)* | 300,00 | 0 |
| COSTO a carico del datore | 1.300,00 | 1.000,00 |
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| CUNEO fiscale-contributivo | 437,31 | 0 |
*Lāaliquota totale a carico del datore di lavoro dipende dal settore e da altri fattori.
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Silvia SpattiniĀ
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini









































































































