Welfare in sostituzione di retribuzione e definizione di categoria di dipendenti

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Bollettino ADAPT 4 marzo 2024, n. 9
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Eventuali erogazioni in forma di welfare a lavoratrici madri, durante il periodo di maternitĆ  facoltativa o congedo parentale, per un valore corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennitĆ  di maternitĆ  o congedo parentale costituiscono reddito di lavoro dipendente e non godono delle esenzioni fiscale previste dal comma 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. Questo, in sintesi, ĆØ quanto stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 57 del 2024.
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Innanzitutto, occorre osservare che l’impresa istante non prevede semplicemente di riconoscere delle specifiche misure di welfare alle lavoratrici, ma dichiara espressamente di voler riconoscere una somma a integrazione del 100% della retribuzione mensile lorda, facendolo tuttavia non attraverso la retribuzione monetaria ma in forma di welfare aziendale. Quindi, l’azienda esplicita l’intenzione di erogare misure di welfare in sostituzione di elementi retributivi.
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L’Agenzia delle Entrate si ĆØ giĆ  più volte espressa su tale questione ribadendo il ā€œprincipio di infungibilitĆ ā€ tra retribuzione e benefit o misure di welfare, poichĆ© tale sostituzione si tradurrebbe in un aggiramento dei criteri di formazione del reddito di lavoro dipendente e del principio di onnicomprensivitĆ  del reddito, stabilito dal comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, per cui Ā«il reddito di lavoro dipendente ĆØ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoroĀ» tranne per le tassative eccezioni previste dai commi successivi al comma 1 dell’articolo 51 del TUIR.
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La Risoluzione n. 55 del 2020 sottolinea, infatti, che le disposizioni di esenzione dal reddito Ā«non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non ĆØ compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessatiĀ». L’unica eccezione ammessa ĆØ la possibilitĆ  di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare, ma anche in questo caso ĆØ possibile soltanto in base a quanto prevede strettamente la normativa.
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Pertanto, «qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori)», compresa quindi la sostituzione di quote della retribuzione con misure di welfare o benefit, «il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione» (v. Risposta a interpello n. 57/2024 e con le medesime parole Risoluzione n. 55/2020).
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In considerazione di quanto esposto, non sorprende la risposta della Agenzia delle Entrate, per quanto attiene a questo profilo, perchĆ© ĆØ chiara la volontĆ  dell’azienda di sostituire retribuzione con prestazioni di welfare e ĆØ altrettanto indiscussa l’impossibilitĆ  di tale sostituzione o, in ogni caso, l’assoggettamento dei relativi valori a imposizione contributiva e fiscale.
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Più discutibile e meno argomentata pare essere la conclusione dell’Agenzia delle Entrate rispetto al fatto che lo Ā«status di maternitĆ Ā» non sia idoneo a individuare una ”categoria di dipendenti” destinataria di misure di welfare al fine dell’esenzione dal reddito ai sensi del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR.
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Innanzitutto, occorre sottolineare che non ĆØ del tutto chiaro a cosa si riferisca l’Agenzia con l’espressione Ā«status di maternitĆ Ā», se alla condizione della lavoratrice madre o se invece alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria per maternitĆ  o astensione facoltativa o per meglio dire in congedo parentale. Invero, la casistica presentata dalla azienda istante riguardava, appunto, lavoratrici madri che Ā«usufruiscono del periodo di maternitĆ  facoltativa o congedo parentaleĀ» (cosƬ la descrizione del caso nella Risposta a interpello in oggetto). Si ritiene, pertanto, che con l’espressione sintetica Ā«status di maternitĆ Ā» che l’Agenzia si volesse riferire al periodo di astensione dal lavoro legato alla maternitĆ .
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L’Agenzia delle Entrate assume la posizione sopradescritta, sostenendo che non sia Ā«possibile individuare una ”categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendenteĀ». L’Amministrazione finanziaria arriva a questa affermazione, soltanto ricordando, che Ā«l’espressione ”categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensƬ a tutti i dipendenti di un certo ”tipo” o di un certo ”livello” o ”qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ”utilitĆ ” previsteĀ» – richiamando, come in molte altre occasioni, diversa prassi amministrativa (circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e 16 luglio 1998, n. 188; nonchĆ© circolari Agenzia delle Entrate 16 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018 n. 5/E).
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Non solo la conclusione pare non sufficientemente argomentata, basandosi soltanto sui principi sopraesposti. Ma, mostra, quanto meno, un certo grado di incoerenza con precedenti conclusioni. In particolare, la risposta ad interpello n. 273 del 2019 riconosce come categoria omogenea un gruppo di lavoratori a Ā«maggior rischio di non impiegabilitĆ , nonchĆ© in situazione di maggior fragilitĆ  socialeĀ», costruito su Ā«valutazione […] legata a diversi fattori, soggettivi e oggettiviĀ». La societĆ  istante spiega che Ā«l’idea di fondo ĆØ che lo svantaggio sia dovuto alle caratteristiche che rendono più probabile la permanenza nella condizione di disoccupazione e non a quelle che determinano il verificarsi della disoccupazione (non il perchĆ© una persona ĆØ disoccupata, ma cosa la fa rimanere disoccupata a lungo)Ā». Inoltre, viene sottolineato che le caratteristiche considerate per valutare il rischio di non impiegabilitĆ  e la fragilitĆ  sociale Ā«sono sia individuali (genere, etĆ , cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicitĆ  del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensitĆ  di lavoro, densitĆ  imprenditoriale)Ā».
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Se confrontiamo quanto ammesso per la categoria di lavoratori ā€œa maggior rischio di non impiegabilitĆ ,ā€ con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella nuova risposta di interpello in commento, emerge uno scostamento.
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Come visto, l’impiegabilitĆ  ĆØ valutata su caratteristiche, sia Ā«individuali (genere, etĆ , cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicitĆ  del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensitĆ  di lavoro, densitĆ  imprenditoriale)Ā». Si tratta di criteri basati, quindi, su Ā«caratteristiche o condizioni personaliĀ» o eventualmente territoriali e di contesto, ma in ogni caso non sono comunque riconducibili all’ambito della prestazione di lavoro, preso a riferimento come criterio dalla nuova posizione della Agenzia delle Entrate.

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Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate riconosce come ā€œcategoria di dipendentiā€ l’insieme di lavoratori che, avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare, ricevono una ā€œquantitĆ ā€ di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio convertito (circolare n.5/E del 2018). Anche in questo caso, non sembra potersi dire che la categoria sia costruita sulla base di criteri legati alla prestazione lavorativa, infatti ĆØ legata alla volontĆ  e dalla scelta dei lavoratori di convertire il premio di risultato in welfare.

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Potrebbe nascere il dubbio che l’Agenzia delle Entrate neghi la categoria di dipendenti basata sullo Ā«status di maternitĆ Ā», perchĆ© potrebbe essere considerata discriminatoria sulla base del genere. L’Agenzia avrebbe potuto eventualmente specificare che sarebbe stato corretto una categoria più generale costituita da lavoratori o lavoratrici che si avvalgono del congedo parentale. Tuttavia, non ĆØ stato esplicitato questo argomento, mentre il discrimine ĆØ stato individuato nell’assenza di collegamento con la prestazione lavorativa.
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In sintesi, per quanto si ĆØ cercato di argomentare, lascia una certa perplessitĆ  la posizione dell’Agenzia delle Entrate che ritiene di disconoscere lo Ā«status di maternitĆ Ā» come categoria omogenea ai fini dell’applicazione dell’esenzione dal reddito, se destinataria di misure di welfare erogate ai sensi del comma 2, dell’articolo 51 del TUIR.
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Silvia SpattiniĀ 
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini