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Bollettino ADAPT 4 marzo 2024, n. 9
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Eventuali erogazioni in forma di welfare a lavoratrici madri, durante il periodo di maternitĆ facoltativa o congedo parentale, per un valore corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennitĆ di maternitĆ o congedo parentale costituiscono reddito di lavoro dipendente e non godono delle esenzioni fiscale previste dal comma 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. Questo, in sintesi, ĆØ quanto stabilisce lāAgenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 57 del 2024.
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Innanzitutto, occorre osservare che lāimpresa istante non prevede semplicemente di riconoscere delle specifiche misure di welfare alle lavoratrici, ma dichiara espressamente di voler riconoscere una somma a integrazione del 100% della retribuzione mensile lorda, facendolo tuttavia non attraverso la retribuzione monetaria ma in forma di welfare aziendale. Quindi, lāazienda esplicita lāintenzione di erogare misure di welfare in sostituzione di elementi retributivi.
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LāAgenzia delle Entrate si ĆØ giĆ più volte espressa su tale questione ribadendo il āprincipio di infungibilitĆ ā tra retribuzione e benefit o misure di welfare, poichĆ© tale sostituzione si tradurrebbe in un aggiramento dei criteri di formazione del reddito di lavoro dipendente e del principio di onnicomprensivitĆ del reddito, stabilito dal comma 1 dellāarticolo 51 del TUIR, per cui Ā«il reddito di lavoro dipendente ĆØ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo dāimposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoroĀ» tranne per le tassative eccezioni previste dai commi successivi al comma 1 dellāarticolo 51 del TUIR.
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La Risoluzione n. 55 del 2020 sottolinea, infatti, che le disposizioni di esenzione dal reddito Ā«non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non ĆØ compresa lāipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessatiĀ». Lāunica eccezione ammessa ĆØ la possibilitĆ di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare, ma anche in questo caso ĆØ possibile soltanto in base a quanto prevede strettamente la normativa.
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Pertanto, «qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori)», compresa quindi la sostituzione di quote della retribuzione con misure di welfare o benefit, «il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione» (v. Risposta a interpello n. 57/2024 e con le medesime parole Risoluzione n. 55/2020).
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In considerazione di quanto esposto, non sorprende la risposta della Agenzia delle Entrate, per quanto attiene a questo profilo, perchĆ© ĆØ chiara la volontĆ dellāazienda di sostituire retribuzione con prestazioni di welfare e ĆØ altrettanto indiscussa lāimpossibilitĆ di tale sostituzione o, in ogni caso, lāassoggettamento dei relativi valori a imposizione contributiva e fiscale.
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Più discutibile e meno argomentata pare essere la conclusione dellāAgenzia delle Entrate rispetto al fatto che lo Ā«status di maternitĆ Ā» non sia idoneo a individuare una ”categoria di dipendenti” destinataria di misure di welfare al fine dellāesenzione dal reddito ai sensi del comma 2 dellāarticolo 51 del TUIR.
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Innanzitutto, occorre sottolineare che non ĆØ del tutto chiaro a cosa si riferisca lāAgenzia con lāespressione Ā«status di maternitĆ Ā», se alla condizione della lavoratrice madre o se invece alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria per maternitĆ o astensione facoltativa o per meglio dire in congedo parentale. Invero, la casistica presentata dalla azienda istante riguardava, appunto, lavoratrici madri che Ā«usufruiscono del periodo di maternitĆ facoltativa o congedo parentaleĀ» (cosƬ la descrizione del caso nella Risposta a interpello in oggetto). Si ritiene, pertanto, che con lāespressione sintetica Ā«status di maternitĆ Ā» che lāAgenzia si volesse riferire al periodo di astensione dal lavoro legato alla maternitĆ .
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LāAgenzia delle Entrate assume la posizione sopradescritta, sostenendo che non sia Ā«possibile individuare una ”categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendenteĀ». LāAmministrazione finanziaria arriva a questa affermazione, soltanto ricordando, che Ā«l’espressione ”categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensƬ a tutti i dipendenti di un certo ”tipo” o di un certo ”livello” o ”qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ”utilitĆ ” previsteĀ» – richiamando, come in molte altre occasioni, diversa prassi amministrativa (circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e 16 luglio 1998, n. 188; nonchĆ© circolari Agenzia delle Entrate 16 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018 n. 5/E).
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Non solo la conclusione pare non sufficientemente argomentata, basandosi soltanto sui principi sopraesposti. Ma, mostra, quanto meno, un certo grado di incoerenza con precedenti conclusioni. In particolare, la risposta ad interpello n. 273 del 2019 riconosce come categoria omogenea un gruppo di lavoratori a Ā«maggior rischio di non impiegabilitĆ , nonchĆ© in situazione di maggior fragilitĆ socialeĀ», costruito su Ā«valutazione [ā¦] legata a diversi fattori, soggettivi e oggettiviĀ». La societĆ istante spiega che Ā«lāidea di fondo ĆØ che lo svantaggio sia dovuto alle caratteristiche che rendono più probabile la permanenza nella condizione di disoccupazione e non a quelle che determinano il verificarsi della disoccupazione (non il perchĆ© una persona ĆØ disoccupata, ma cosa la fa rimanere disoccupata a lungo)Ā». Inoltre, viene sottolineato che le caratteristiche considerate per valutare il rischio di non impiegabilitĆ e la fragilitĆ sociale Ā«sono sia individuali (genere, etĆ , cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicitĆ del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensitĆ di lavoro, densitĆ imprenditoriale)Ā».
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Se confrontiamo quanto ammesso per la categoria di lavoratori āa maggior rischio di non impiegabilitĆ ,ā con la posizione espressa dallāAgenzia delle Entrate nella nuova risposta di interpello in commento, emerge uno scostamento.
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Come visto, lāimpiegabilitĆ ĆØ valutata su caratteristiche, sia Ā«individuali (genere, etĆ , cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicitĆ del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensitĆ di lavoro, densitĆ imprenditoriale)Ā». Si tratta di criteri basati, quindi, su Ā«caratteristiche o condizioni personaliĀ» o eventualmente territoriali e di contesto, ma in ogni caso non sono comunque riconducibili allāambito della prestazione di lavoro, preso a riferimento come criterio dalla nuova posizione della Agenzia delle Entrate.
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Si ricorda, inoltre, che lāAgenzia delle Entrate riconosce come ācategoria di dipendentiā lāinsieme di lavoratori che, avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare, ricevono una āquantitĆ ā di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio convertito (circolare n.5/E del 2018). Anche in questo caso, non sembra potersi dire che la categoria sia costruita sulla base di criteri legati alla prestazione lavorativa, infatti ĆØ legata alla volontĆ e dalla scelta dei lavoratori di convertire il premio di risultato in welfare.
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Potrebbe nascere il dubbio che lāAgenzia delle Entrate neghi la categoria di dipendenti basata sullo Ā«status di maternitĆ Ā», perchĆ© potrebbe essere considerata discriminatoria sulla base del genere. LāAgenzia avrebbe potuto eventualmente specificare che sarebbe stato corretto una categoria più generale costituita da lavoratori o lavoratrici che si avvalgono del congedo parentale. Tuttavia, non ĆØ stato esplicitato questo argomento, mentre il discrimine ĆØ stato individuato nellāassenza di collegamento con la prestazione lavorativa.
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In sintesi, per quanto si ĆØ cercato di argomentare, lascia una certa perplessitĆ la posizione dellāAgenzia delle Entrate che ritiene di disconoscere lo Ā«status di maternitĆ Ā» come categoria omogenea ai fini dellāapplicazione dellāesenzione dal reddito, se destinataria di misure di welfare erogate ai sensi del comma 2, dellāarticolo 51 del TUIR.
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Silvia SpattiniĀ
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini









































































































